
Legge Regionale 3-1-2005 n.1
Nuova disciplina della professione di Guida Alpina
(riportiamo solo i primi 6 articoli per una lettura completa utilizzate il file Pdf a fine pagina)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità.
1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della Professione di guida alpina” e della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.
Art. 2 –Funzioni delle province.
1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono attribuite alle Province competenti per territorio.
2. Qualora le Province a cui sono state attribuite le funzioni non provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.
CAPO II - Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida.
Art. 3 - Gradi della professione di guida.
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
Art. 4 - Aspirante guida.
1. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 5 comma 1, lettere a), b), c) e d), con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, individuate con provvedimento della Giunta regionale sentito il Collegio regionale della guide alpine; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida
faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 6.
Art. 5 - Guida alpina-maestro di alpinismo.
1. É guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in
escursioni su sentieri di montagna;
b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista;
c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.
2. Nell'ambito della qualifica professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo può:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi scolastici, attività educative, culturali, sportive e comportamentali con fini preventivi degli incidenti in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai, sentieri, percorsi attrezzati e vie ferrate e aree per lo sci fuori pista;
c) collaborare con enti pubblici per mantenere, segnalare percorsi attrezzati, vie ferrate, sentieri ed itinerari alpini, per certificare, attrezzare e conservare siti e pareti per l'arrampicata.
3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui ai commi 1 e 2 è riservato alle guide alpine e agli aspiranti guida abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali di cui all'articolo 6.
Art. 6 - Albo professionale.
1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina- maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione negli appositi albi professionali, tenuti dal Collegio
regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. É considerato esercizio stabile della professione l'attività svolta dalle guide alpine o dagli aspiranti guida che abbiano la propria residenza o domicilio o stabile recapito in uno dei comuni della Regione del
Veneto ovvero che in essa svolgano le loro attività per almeno una stagione.
3. Possono essere iscritti, a domanda, negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida, coloro che sono in possesso della abilitazione tecnica di cui all’articolo 8, comma 1, e dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea;
b) età minima di diciotto anni per gli aspiranti guida e di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo;
c) idoneità psicofisica attestata da un certificato medico rilasciato dall’azienda ULSS del comune di residenza o di domicilio;
d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
e) non aver subito condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia
Per una lettura completa della legge potete scaricare il file Pdf.