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Legge quadro nazionale 2-1-89 n.6

Legge quadro Nazionale  2 gennaio 1989, n. 6
Ordinamento della professione di guida alpina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:

(riportiamo solo i primi 4 articoli per una lettura completa utilizzate il file Pdf) 


Art. 1

Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 2

Oggetto della professione di guida alpina

1. E’ guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
2.
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci – alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

3. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e scritte nell’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

4. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l’attività dei maestri di sci.

Art. 3

Gradi della professione

1. La professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina – maestro di alpinismo.
2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo.

3. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci – alpinismo.

4. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo professionale di cui all’articolo 4.

Art. 4

Albo professionale delle guide alpine

1. L’esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, è subordinato all’iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all’articolo 13.

2. L’iscrizione va fatta nell’albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E’ ammessa, nel caso la guida alpina o l’aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l’iscrizione in più di un albo, sempre ché sussistano i requisiti previsti dall’articolo 5.

3. L’iscrizione all’albo professionale delle guide alpine – maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilitata all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

4. L’esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall’estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l’ordinamento del Paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non è subordinato all’iscrizione nell’albo.

5. E’ considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l’attività svolta dalla guida alpina – maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.