Legge Regionale 3-1-2005 n.1
La legge della Regione del Veneto del 3/1/2005 che disciplina la professione di Guida Alpina e Aspirante Guida Alpina.
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CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 – Finalità.
1. Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano la Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della Professione di guida alpina” e della legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”.
Art. 2 –Funzioni delle province.
1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 16, 17 e 18, sono attribuite alle Province competenti per territorio.
2. Qualora le Province a cui sono state attribuite le funzioni non provvedano al loro esercizio, la Giunta regionale previa diffida a provvedere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta.
CAPO II - Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida.
Art. 3 - Gradi della professione di guida.
1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.



