UIAGM

Codice deontologico del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine e Aspiranti Guida Alpine

anno 2005

Principi fondamentali

Art. 1
La guida alpina nell'esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale nell'interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educazione ad un corretto approccio all'ambiente naturale.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle leggi della Repubblica e alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Art. 2
Il terreno di esercizio della guida comprende:
- le zone di alta e media montagna, i terreni avventurosi, le rocce, la neve e il ghiaccio, torrentismo;
- tutti i supporti adatti alla pratica sportiva dell’arrampicata: falesie e strutture artificiali;
- le zone innevate, racchette da neve, sci fuoripista, sci estremo, ride con qualsiasi tecnica di scivolamento o di progressione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che autorizzano l'accompagnamento e l'insegnamento remunerato.

Art. 3
Le norme deontologiche si applicano a tutte le guide alpine e aspiranti guida nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l’iscrizione all'albo è richiesta una condotta irreprensibile. Non può essere svolta la professione di guida alpina, anche in modo stagionale o non esclusivo senza l’iscrizione all’albo.

Art. 4
Nell'esercizio di attività professionale all'estero che siano consentite dalle disposizioni in vigore, la guida alpina italiana è soggetta alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto a condizione di reciprocità.
Di pari la guida alpina straniera, nell'esercizio di attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è soggetta alle norme deontologiche italiane.

Art. 5
La guida alpina e l'aspirante guida devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, devono svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza.

Art. 6
Il numero dei clienti che la guida alpina e l'aspirante guida prendono sotto la loro cura diretta non deve superare le loro possibilità di sorveglianza, in relazione alla miglior sicurezza che essi stessi possono garantire.

Art. 7
L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico. La guida alpina e l'aspirante guida hanno il dovere di rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritengano di non essere adeguatamente preparati o di non avere sufficiente competenza.

Art. 8
La guida alpina e l'aspirante guida devono curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al
fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecniche, didattiche e metodologiche.

Art. 9
Durante l'esercizio della  professione la guida alpina e l'aspirante guida hanno l'obbligo di esporre il marchio relativo alla propria qualifica professionale. È proibito l'utilizzo di marchi non corrispondenti alla propria qualifica.

Art. 10
La guida alpina e l'aspirante guida sono tenuti all'osservanza delle tariffe professionali e non potranno concordare ribassi tendenti a creare motivi di preferenza nei confronti dei colleghi. La guida alpina e l’aspirante guida ha l’obbligo di informare preventivamente in modo chiaro il cliente circa l’onorario per la sua prestazione. In caso in cui l’incarico non sia portato a termine per cause di forza maggiore o per ragioni imputabili al cliente, la guida alpina ha diritto ad essere retribuita in proporzione al lavoro svolto e comunque non in misura inferiore alla metà della tariffa concordata.

Art. 11
Il comportamento della guida alpina e dell'aspirante guida deve essere consono alla
dignità professionale ed al decoro della categoria anche al di fuori dell'esercizio professionale. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio professionale ad alla categoria a cui appartengono.

Rapporti con i clienti

Art. 12
Il rapporto che si instaura tra la guida alpina e l'aspirante guida ed il cliente deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il cliente può revocare la scelta e la guida può recedere dall'incarico.

Art. 13
La guida alpina e l'aspirante guida, nell'eseguire l'incarico assunto, devono usare la massima diligenza, cura e perizia, richieste per salvaguardare la sicurezza e l'incolumità del cliente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, leggi o regolamenti vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e dell'intera categoria. La guida alpina può far procedere il cliente in testa alla cordata o in corda autonoma sempre che per lui non esistano rischi particolari.

Art. 14
La guida alpina e l'aspirante guida sono obbligati ad essere adeguatamente assicurati contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione nei confronti dei clienti e/o terzi. La guida alpina avrà cura di portare con se il materiale sanitario indispensabile per un primo soccorso o piccoli infortuni. Avrà cura di intervenire ed agire anche sul piano umano in caso di pericolo o di difficoltà sviluppando il suo senso di autocontrollo e responsabilità. In caso di incidente la guida deve informare direttamente o per interposta persona il posto di soccorso più vicino, deve prestare assistenza alle vittime dell’incidente nella misura massima a lui possibile e senza che ne derivi alcun pericolo per i propri clienti.

Art. 15
Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato compimento delle prestazioni inerenti all'incarico assunto, quando la mancanza sia riferibile a particolare negligenza o trascuratezza.

Rapporti con il collegio

Art. 16
Ogni professionista deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dagli organi competenti del Collegio di appartenenza nonché del Collegio Nazionale nell'esercizio delle proprie rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria.

Art. 17
L'appartenenza al collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire chiarimenti, spiegazioni e documentazione.

Art. 18
È preciso dovere di ogni professionista regolarmente iscritto all'albo partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche del Collegio di appartenenza, salvo giustificato motivo.

Art. 19
I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi regionali nonché del Direttivo del Collegio Nazionale devono adempiere al loro ufficio con disponibilità e obiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Collegio stesso dei poteri/doveri di vigilanza, controllo e disciplinari. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i professionisti, stimolando la loro collaborazione e partecipazione.

Rapporti con i colleghi

Art. 20
La guida alpina e l'aspirante guida devono mantenere sempre nei confronti del collega un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale e di conservare ed accrescere il prestigio dell'intera categoria.

Art. 21
Ogni professionista deve attenersi ai tariffari esistenti e alle tariffe minime deliberate dai Collegi, anche in relazione al corretto rapporto fra la guida e il numero di clienti stabilito per quella particolare attività (art. 6). La guida alpina e l'aspirante guida non possono fare concorrenza sleale, né in forma diretta né indiretta.

Art. 22
È fatto divieto ad ogni professionista screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità, per ottenere benefici. È vietato alle guide alpine e aspiranti guida esprimere in qualunque forma di fronte a clienti valutazioni critiche sull'operato, sulle prestazioni o sul comportamento in genere dei colleghi.

Art. 23
Quando una guida alpina o un aspirante guida sono chiamati a sostituire o affiancare un collega nell'esercizio della professione, essi devono osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà. Il cliente può a sua discrezione avvalersi delle attività di più guide alpine, mentre ciascuna guida o aspirante guida non può cercare di favorire se stessa in danno di altri colleghi.

Art. 24
La guida alpina e l'aspirante guida non devono per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso all'Autorità competente e mettere a conoscenza il Collegio di appartenenza.

Art. 25
L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio delle attività di
competenza delle guide alpine ed aspiranti guida. È sanzionabile disciplinarmente l'uso di un titolo professionale (anche di specializzazione) in mancanza dello stesso. È proibito l'utilizzo di un nome collettivo qualora no vi sia corrispondenza fra l'appellativo utilizzato e il titolo professionale degli appartenenti al gruppo. Nell'utilizzo di un nome collettivo da parte di un gruppo di professionisti è fatto divieto utilizzare termini che si approprino di realtà collettive preesistenti o comunque di evidente fruibilità comune. È altresì proibito fare uso di termini che si sovrappongano a realtà già esistenti.
Ogni professionista che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.

Art. 26
La guida alpina e l'aspirante guida in possesso di altre qualifiche non professionali nell'ambito delle attività di competenza (art. 2) non possono prestare la propria opera disconoscendo il titolo per cui sono iscritti al Collegio.

Art. 27
Il professionista che intendesse procedere per vie legali nei confronti di un collega per motivi inerenti l'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio di appartenenza per tentare una composizione amichevole attraverso la mediazione del Presidente del Collegio.

Art. 28
La guida alpina o che opera individualmente è libera di promuovere o pubblicizzare presso terzi la propria attività professionale purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dell’attività lavorativa delle altre guide che operano nel medesimo territorio.
L’aspirante guida alpina può promuovere e pubblicizzare la propria attività di insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche solo nell’ambito di una scuola.

 
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