La legge parla chiaro e i tribunali lo confermano: gli unici professionisti abilitati all'accompagnamento escursionistico in montagna sono formati della Guide Alpine
- Corsi
- 01-10-2024 08:56:08
Lo scorso aprile l'Associazione italiana Guide ambientali
escursionistiche ha diramato un comunicato stampa a cui le Guide Alpine
Italiane non possono rimanere indifferenti, essendo peraltro questo
l'ultimo atto di una annosa querelle, che lo scorso settembre pareva essere
arrivata al termine. Preso atto che così non è stato e atteso il parere del
tribunale di Torino che ha dato torto alle Guide ambientali
escursionistiche, il Collegio Nazionale delle Guide Alpine ribadisce una
volta per tutte che la legge italiana 6/89 stabilisce inequivocabilmente
che l'accompagnamento su terreno montano è esclusiva prerogativa delle
Guide Alpine e delle figure formate all'interno del Collegio, con
formazione quindi e competenze garantite dagli standard internazionali.
Un'esclusiva che ha come unico scopo la sicurezza pubblica nell'ambito di
un'attività in cui esistono rischi oggettivi.
Partiamo dall'accordo Conagai - Aigae siglato il 22 settembre 2015 e
ratificato tramite lettera di intenti, che alleghiamo al comunicato. La
lettera chiarisce inequivocabilmente che le Guide Aigae che volessero
operare in montagna debbano rientrare nel Collegio nazionale delle Guide
Alpine Italiane, ovvero uniformarsi agli standard della figura
professionale degli Accompagnatori di Media Montagna, tramite apposite
modalità di verifica delle competenze.
L'accordo era stato raggiunto con lo scopo di mettere ordine nell'ambito
delle professioni dell'accompagnamento outdoor. Successivamente una nota
inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad Aigae ha invitato
l'Associazione a precisare l'ambito di svolgimento dell'attività dei suoi
iscritti, in modo da evitare sovrapposizioni con la disciplina della
professione contenuta nella legge 6 del 1989. La nota metteva in evidenza
le criticità legislative relative alla loro professione e tornava a
sottolineare la necessità di risolvere il conflitto scaturito dalla
coesistenza di diverse leggi che disciplinano il settore: da un lato la
legge nazionale, la n.6 del 2 gennaio 1989, che regola la professione di
Guida Alpina, degli Accompagnatori di Media Montagna e Guide
Vulcanologiche; dall'altro la legge n.4 del 2013 che disciplina
l'organizzazione delle libere professioni non organizzate in ordini o
collegi e alcune Leggi Regionali che erano intervenute localmente a
disciplinare la materia. Tra le varie leggi a oggi esistono ambiti di
sovrapposizione, particolarmente in relazione all'accompagnamento
escursionistico in montagna e su terreni innevati. La Corte Costituzionale
ha confermato un ambito esclusivo di esercizio della professione nelle aree
maggiormente caratterizzate dalle bellezze ma anche dai pericoli della
montagna, continuando a prevedere per tali aree la competenza esclusiva
degli iscritti all'albo delle Guide e degli Accompagnatori, senza
possibilità per le rimanenti professioni dell'outdoor di sovrapporsi con le
rispettive attività.
Conagai e Aigae aprivano quindi un tavolo di lavoro per individuare le
modalità per far rientrare gli associati Aigae nel Collegio Nazionale
delle Guide Alpine, inquadrandoli appunto all'interno dei Collegi. Il
principio individuato dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine, che
tuttora apre le porte alle Guide Aigae, si basa sul riconoscimento dei
crediti formativi laddove siano presenti e sulle compensazioni necessarie
nelle materie mancanti totalmente o parzialmente.
Nonostante l'accordo, nei mesi successivi Aigae ha proceduto legalmente e
verbalmente contro agli assessorati delle regioni Sicilia e Piemonte, che
hanno riconosciuto negli ultimi mesi la figura dell'Accompagnatore di Media
Montagna, applicando correttamente la legge nazionale relativa
all'accompagnamento in montagna.
Non solo pertanto le proteste di Aigae si rivelano ingiustificate, mendaci
e queste sì anacronistiche, a fronte anche dell'intervento della Corte
Costituzionale, ma hanno anche la grave responsabilità di confondere il
quadro in merito alle figure professionali di riferimento per
l'accompagnamento in montagna, arrecando un danno prima di tutto agli
utenti finali. La chiarificazione del quadro generale delle professioni che
operano in ambito escursionistico infatti, in particolare in montagna, era
stata voluta dal Conagai così come dal Ministero che a tale scopo inviava
la lettera ad Aigae, ai fini della sicurezza e della garanzia della qualità
del servizio offerto agli utenti finali, e non per ragioni lobbistiche.
In merito alle limitazioni per l'esercizio della professione degli AMM, non
può accettarsi ciò che le Guide ambientali escursionistiche sostengono
quando dicono che si tratta di una professione molto limitata. Non esistono
infatti limiti altitudinali, e l'esercizio della professione può essere
consentito ricorrendone le condizioni in tutto il territorio italiano,
mentre sono escluse le attività che richiedono l'utilizzo di attrezzatura
alpinistica per le quali occorre un iter formativo da Guide Alpine che di
certo non rientra nella formazione nemmeno delle Gae. Quanto
all'accompagnamento su terreni innevati è questa realmente l'unica
limitazione, per la quale è già stato presentato alla Camera dei Deputati
un emendamento che mira proprio ad ampliare il raggio di azione degli Amm.
Comunque si valuti la legge, finché esiste essa rimane tale, e quindi non
un suggerimento, ma un insieme di disposizioni da rispettare, anche per
evitare di commettere il reato di esercizio abusivo di una professione
protetta. Quando, ci auguriamo presto, l'emendamento troverà esecuzione,
gli accompagnatori nuovi e già titolati, saranno abilitati in una cornice
di piena legalità all'accompagnamento sulla neve, non prima però di aver
seguito una formazione specifica a riguardo, indispensabile visti i rischi
che questo tipo di terreno comporta.
La nuova legge che istituisce la figura dell'Accompagnatore di Media
Montagna della Regione Sicilia non solo è dovuta ma è sicuramente anche
legittima e, esattamente al contrario di quanto afferma Aigae, è volta
proprio a sostenere l'occupazione prevedendo la formazione di
professionisti del trekking in montagna e a favorire il turismo, garantendo
all'utente una formazione certificata, seria e di altissimo livello. Ne è
conferma quanto avvenuto solo poche settimane fa in Piemonte, dove il
tribunale del Tar ha dato torto ad Aigae che si era espressa contro la
legge regionale che istituiva l'Accompagnatore di Media Montagna.
Infine il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane ci tiene a
rassicurare le Guide ambientali escursionistiche che operano in montagna
che saranno in tutti i modi favoriti i processi di confluenza all'interno
di Conagai al fine non solo di preservare la continuazione del loro lavoro,
ma anzi di poterlo esercitare nel rispetto delle leggi attuali. L'invito ad
Aigae è quelli di smettere di perseguire una strada di scontro e di
agevolare invece o propri soci che operano in montagna alla confluenza nel
Conagai e quindi nella legalità.
Lettera d'intenti - Conagai-Aigae
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