L'escursionismo in montagna e' attivita' propria della Guida Alpina
- Corsi
- 22-07-2024 19:49:00
"La norma pertanto stabilisce che l'accompagnamento di persone in attività di escursionismo in montagna è attività propria della Guida Alpina"
Queste le parole del Giudice Riposati nella sentenza di condanna della guida naturalistica colpevole di aver esercitato abusivamente la professione di Guida Alpina.
La difesa aveva posto la questione di incostituzionalità della legge regionale, questione che il giudice ha ritenuto "infondata e speciosamente posta", rigettandola.
La legge regionale veneta non fa altro che ribadire quanto già chiaramente esplicitato dalla legge nazionale 6/89, e cioè che è attività tipica della Guida Alpina - e quindi oggetto di riserva di legge - l'attività che si svolge su QUALUNQUE TERRENO - compreso quello innevato - DI MONTAGNA.
"In definitiva ciò che accomuna la Guida Alpina e l'Accompagnatore di Media Montagna è il poter accompagnare, sebbene per le finalità differenti indicate dalla norma, gruppi di persone senza l'uso di idonei strumenti necessari per la progressione, su sentieri di montagna o boschi o pascoli ma non se questi terreni sono innevati. In tal caso l'accompagnatore può essere solamente una guida alpina. Pertanto la guida naturalistica" si legge ancora nella sentenza "non può svolgere la sua attività su terreni innevati a prescindere dalla difficoltà della progressione e dall'uso o meno di attrezzature specifiche".
Il giudice ribadisce anche la gravità del fatto commesso in relazione alla pubblica sicurezza: accompagnare persone in montagna, specifica la sentenza, vuol dire anche assumersi la responsabilità di dirigere e di proteggere queste persone in un ambiente a loro non familiare e comunque potenzialmente pericoloso, e farlo senza le qualifiche necessarie non può essere considerata una infrazione lieve.
Scarica qui la sentenza integrale.
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