Inasprite le pene per l'esercizio abusivo della professione
- Segreteria
- Abusivismo
- 14-05-2019 09:03:38
La recente Legge 13 gennaio 2018, ha modificato l'articolo 348 del Codice penale sull'esercizio abusivo della professione.
Le variazioni apportate al precedente articolo sono: multa pecuniaria più alta, più anni di reclusione, sentenza pubblica, confisca dei mezzi utilizzati per esercitare abusivamente, punizione per concorso nel reato e notifica all'Ordine professionale o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Nell'ambito alla lotta all'abuso di professione, l'inasprimento delle pene così ampliato potrà certamente essere un deterrente maggiore.
Si rammenta che l'esercizio abusivo delle professioni annesse ai nostri collegi reca danno alla tutela della salute e sicurezza pubblica, della quale siamo investiti e reca danno sia all'economia del turismo sia a quella familiare dei professionisti.
La segnalazione di attività abusive è un obbligo istituzionale al quale tutti i professionisti sono chiamati ad ottemperare.
Di seguito il nuovo testo dell'art. 348 c.p.
Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo
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